Lo Statuto PDF Print E-mail
Written by Stefania Grandi   
Sunday, 05 June 2011 21:55

Il 27 febbraio 2011 sette di noi (i soci fondatori) hanno firmato e approvato il seguente statuto:

STATUTO
del “Comitato genitori adottivi a gestione separata INPS"

Articolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

È costituito il “ Comitato genitori adottivi a gestione separata INPS" .
Il Comitato è apartitico, aconfessionale e senza scopo di lucro, ed è costituito dal nucleo fondatore di genitori adottivi iscritti alla gestione separata INPS e dal gruppo sostenitori aderenti;  l'adesione è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato.

Le attività del Comitato saranno eventualmente autofinanziate attraverso le sottoscrizioni degli aderenti al Comitato stesso. Tutti gli incarichi e le funzioni di iscritti ed aderenti sono svolti secondo spirito di impegno civile.

Articolo 2 - SEDE

Il Comitato ha sede in via Giovanni Battista Piranesi n° 26 a Milano (20137). La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'assemblea degli aderenti.

Articolo 3 - OBIETTIVI

Il comitato, così come sopra denominato, si propone di:

- informare e sensibilizzare i cittadini e tutte le realtà legate al mondo dell’adozione (associazioni, Enti autorizzati…) nonché gli interlocutori istituzionali (CAI, INPS,…) sulla DISPARITA' DI TRATTAMENTO riservata ai genitori adottivi nella fruizione dei diritti connessi alla maternità e sulla disparità dei diritti dei genitori iscritti alla gestione separata INPS, rispetto ai lavoratori dipendenti;

- in particolare il Comitato nasce per operarsi in primo luogo rispetto alla disparità di trattamento esistente tra i genitori adottivi: i lavoratori DIPENDENTI, con diritto a 5 mesi di congedo di maternità, e i lavoratori iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS, con diritto a soli 3 mesi di congedo di maternità. La legge garantirebbe infatti i 5 mesi di maternità senza alcuna distinzione, ma è mancata l’applicazione della legge stessa.

- molte ad oggi sono le azioni, anche in via legale, portate avanti dai genitori oggetto di tale discriminazione che il comitato si propone di raggruppare per un miglior coordinamento, allo scopo di gestire più efficientemente tutte le azioni atte a sanare l’anomalia sopra citata; agendo in tutte le sedi opportune e anche legalmente affinchè sia riconosciuta e sanata questa disparità di trattamento;

Articolo 4 - DURATA E SCIOGLIMENTO

Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione, che deve essere deliberata dai ¾ dell'assemblea. Per tutta la durata del comitato non potranno essere distribuiti né direttamente né indirettamente avanzi di gestione, riserve o fondi.

Articolo 5 - ORGANI SOCIALI

I fondatori del comitato hanno eletto un Presidente e un Vicepresidente che rimarranno in carica per 3 anni. Essi hanno la rappresentanza del Comitato ma non il potere decisionale e non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza. Il Presidente è l'unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, il Vicepresidente esercita in caso di assenza o di impedimento, o su specifica delega, i poteri e le funzioni del Presidente.

Gli aderenti sono tutti coloro che forniranno al comitato il proprio nominativo e indirizzo nonché una firma (anche in formato elettronico) sul modulo “Allegato C” appositamente predisposto.

L'unico organo decisionale del Comitato è l'Assemblea Generale degli aderenti che delibera a maggioranza dei presenti (50%+1) in merito al bilancio ed al programma annuale. L'assemblea degli aderenti elegge un eventuale nuovo presidente (e vicepresidente) ogni 3 anni.

Il Presidente uscente provvede alla convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni dalla scadenza del mandato del Direttivo.

Articolo 6 – COMITATO DIRETTIVO

Il comitato Direttivo è costituito dai Soci Fondatori (allegato B) e delibera in merito a tutte le questioni di ordinaria amministrazione del Comitato stesso. Ivi compreso l’approvazione del Bilancio laddove presente. Le maggioranze necessarie per le delibere sono del 50% + 1 dei Soci Fondatori. Le modalità di convocazione sono le medesime previste per l’Assemblea, così come le modalità di riunione.

Articolo 7 - ASSEMBLEA (convocazione, maggioranze, funzionamento)

L'assemblea dei fondatori e degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale; altre assemblee straordinarie possono essere convocate su iniziativa del Presidente e del Vicepresidente o su esplicita richiesta del 10% degli aderenti al Comitato. L’avviso di convocazione delle assemblee dovrà pervenire a tutti gli aderenti con almeno quindici (15) giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta anche per posta elettronica.  L'assemblea è validamente costituita allorquando siano presenti metà più uno degli aderenti il Comitato in prima seduta; qualora non possa validamente riunirsi all'ora stabilita per mancanza del numero legale, l'Assemblea si ritiene validamente costituita trascorsa un'ora, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente, in caso di deliberazione dell'Assemblea, può rappresentare a mezzo delega non più di tre membri del Comitato. L’Assemblea può essere costituita anche mediante conference call o analoghe modalità, atte a garantire l’identità dei partecipanti.

Articolo 8 – ESERCIZIO SOCIALE

L'adesione al Comitato non comporta l'autotassazione all'atto della sottoscrizione, solo se servisse l’assemblea deciderà volta per volta la quota da versare in una assemblea appositamente convocata allo scopo di finanziare una precisa attività.

Articolo 9 - DIRITTI E DOVERI DEI FONDATORI E DEGLI ADERENTI

I fondatori e gli aderenti hanno il diritto e il dovere di eleggere i rappresentanti del comitato, ad avanzare proposte e partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato in particolare le assemblee e di fornire il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Comitato.

Ogni aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione al Presidente e al Vicepresidente.

Last Updated on Sunday, 05 June 2011 22:05
 

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